Disclaimer
Versione 1.0 — 9 agosto 2026. Documento a lettura e accettazione obbligatoria.
1. Che cosa NON è questa piattaforma
AI Act Compass non è:
- uno studio legale, e non svolge attività riservata agli avvocati ai sensi della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- un organismo notificato ai sensi degli articoli 29 e seguenti del Regolamento (UE) 2024/1689;
- un organismo di certificazione, di ispezione o di valutazione della conformità;
- un ente di formazione accreditato ai fini dell'articolo 4 dell'AI Act;
- un sostituto del Responsabile della protezione dei dati, del consulente legale, del consulente tecnico, dell'organismo di vigilanza o delle funzioni di controllo interno dell'organizzazione.
2. Che cosa produce questa piattaforma
Gli esiti prodotti dalla Piattaforma — determinazione del ruolo, classificazione del rischio, elenco degli adempimenti, documenti precompilati, checklist, roadmap, report — sono:
- bozze di lavoro e strumenti di supporto metodologico e documentale;
- il risultato di un algoritmo deterministico che elabora esclusivamente le risposte fornite dall'utente, senza alcuna verifica indipendente dei dati inseriti;
- non validati da un professionista abilitato né da un organismo di valutazione della conformità;
- da rileggere, completare, verificare e approvare prima di qualsiasi uso verso terzi, verso clienti o verso autorità.
Nessun documento generato costituisce una dichiarazione UE di conformità, una marcatura CE, una certificazione, un'asseverazione o una perizia.
3. La responsabilità della conformità resta dell'organizzazione
L'AI Act attribuisce gli obblighi di classificazione, documentazione, conformità e vigilanza direttamente al fornitore, al deployer, all'importatore, al distributore e al fabbricante del prodotto. Tale responsabilità è personale e non è trasferibile a uno strumento software, né al fornitore di tale strumento.
La qualità dell'esito dipende in modo determinante dalla qualità delle risposte fornite. Risposte inesatte, superficiali, non aggiornate o non verificate producono classificazioni inesatte. In particolare:
- la qualificazione come "sistema di IA" ai sensi dell'articolo 3.1 richiede un'analisi del funzionamento tecnico reale del sistema, non della sua denominazione commerciale;
- l'applicazione del filtro dell'articolo 6(3) richiede una valutazione sostanziale del rischio, non una scelta formale conveniente;
- l'invocazione di un carve-out dell'articolo 5 va dimostrata con evidenze documentali, il cui onere ricade sull'organizzazione;
- la presenza di profilazione di persone fisiche va accertata sul funzionamento effettivo del sistema, non sulle dichiarazioni commerciali del fornitore;
- la determinazione della finalità prevista si fonda sulle istruzioni per l'uso, sui materiali promozionali e sulla documentazione tecnica del fornitore.
4. Materia in rapida evoluzione
Il quadro normativo è in continua evoluzione. Alla data di redazione del presente documento:
- il Regolamento (UE) 2024/1689 è in applicazione generale dal 2 agosto 2026;
- i divieti dell'articolo 5 e l'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4 si applicano dal 2 febbraio 2025;
- gli obblighi per i modelli GPAI si applicano dal 2 agosto 2025;
- l'alto rischio dell'Allegato III è stato posticipato al 2 dicembre 2027 e quello dell'Allegato I al 2 agosto 2028 dal Regolamento (UE) 2026/1744 ("Digital Omnibus"), in vigore dal 27 luglio 2026;
- in Italia la Legge 23 settembre 2025, n. 132 designa AgID e ACN quali autorità nazionali; i decreti attuativi sono in corso di adozione.
Sono attesi norme armonizzate, specifiche comuni, atti delegati e di esecuzione, linee guida della Commissione, l'elenco di esempi pratici previsto dall'articolo 6(5) e orientamenti delle autorità nazionali, che potranno modificare le interpretazioni riflesse nella Piattaforma. Verifica sempre lo stato vigente sulle fonti ufficiali.
5. Esposizione sanzionatoria
Il mancato rispetto dell'AI Act espone a sanzioni amministrative pecuniarie rilevanti:
| Violazione | Massimale | Riferimento |
|---|---|---|
| Pratiche vietate (art. 5) | 35.000.000 € oppure 7% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore | Art. 99(3) |
| Altri obblighi, incluso l'alto rischio e la trasparenza | 15.000.000 € oppure 3% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore | Art. 99(4) |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità | 7.500.000 € oppure 1% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore | Art. 99(5) |
Per PMI e start-up si applica il minore tra i due valori. L'utilizzo della Piattaforma non riduce, non esclude e non attenua tali responsabilità.
6. Raccomandazione
Prima di adottare decisioni con effetti giuridici, contrattuali o organizzativi rilevanti — in particolare in presenza di sistemi ad alto rischio, di pratiche potenzialmente vietate, di modelli GPAI o di trattamenti di categorie particolari di dati — fatti assistere da un professionista abilitato e, per gli aspetti tecnici, da personale con competenze specialistiche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, protezione dei dati e cibersicurezza.
7. Accettazione
Spuntando la casella di accettazione dichiari di aver letto e compreso il presente Disclaimer nella sua interezza, e in particolare di aver compreso che gli esiti della Piattaforma sono bozze non validate e che la responsabilità della conformità resta interamente della tua organizzazione.